Lavoro e tossicodipendenza, normativa e indirizzi operativi

Lavoro e Tossicodipendenza – Normativa di riferimento

  • DPR 309/90 – Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 125 accertamenti di assenza di tossicodipendenza);
  • DM 12 luglio 1990, n°186 – determinazione delle procedure diagnostiche accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti;
  • Codice della strada (D.lgs. 285/92 e aggiornamenti – Art. 186 – Guida sotto l’influenza di alcol, Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);
  • DM 23 febbraio 1999, n°88 – idoneità pubblici servizi di trasporto;
  • Legge 30 marzo 2001, n°125 – legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati;
  • Conferenza Unificata 16/05/2006 – divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125;
  • Decreto 10 luglio 2006 – aggiornamento idoneità pubblici servizi di trasporto;
  • Conferenza Unificata 30/10/2007, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza;
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 Testo Unico Sicurezza (art. 25-28-41-42), con i cambiamenti apportati recentemente dal D.Lgs. 106/2009.

La Conferenza unificata del 30 ottobre 2007 parte dalla considerazione che l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria sia abitudinaria, determina alterazioni dell’equilibrio psicofisico e “comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell’operatore stesso e dei terzi”.

In particolare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono – oltre a quelle inerenti attività di trasporto – quelle individuate nell’allegato I dell’Intesa.

Ad esempio:

  • Tutte le attività per cui è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi;
  • Le mansioni inerenti le attività di trasporto (guida, controllo, assistenza) di cose o persone in terra (compresi quindi i carrellisti), acque interne, mare, e d’aria;
  • Tutto il personale addetto alla produzione, detenzione e vendita di esplosivi.

L’art. 4, relativo agli accertamenti sanitari preventivi di screening, indica poi che il medico competente, previa richiesta del DDL con il nominativo del lavoratore interessato:

  • “all’atto della assunzione sottopone i lavoratori a specifici test di screening in grado di evidenziare l’assunzione di sostanze stupefacenti”;
  • le visite avvengono “entro 30 giorni dalla richiesta del D.L. comunicando data e luogo della visita al lavoratore almeno 1 giorno prima”;
  • “la periodicità delle visite successive sarà stabilita dal M.C. in relazione alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte”.

La Conferenza Unificata 30/10/2007 ricorda che (art.8) gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza devono essere effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

In questa direzione si muove il monito del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha sottolineato e indicato che “gli accertamenti sull’assenza di tossicodipendenza siano improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono essere idonei a rivelare lo stato di salute”.

Ricordiamo infine che con il Decreto correttivo 106/2009 vi sono alcune modifiche sia in relazione alla sorveglianza sanitaria che ai compiti del medico competente. Ricordiamo, ad esempio, che l’elenco di visite mediche in cui si sostanzia la sorveglianza viene ulteriormente aumentata con le visite mediche in fase preassuntiva e che se un lavoratore rimane assente oltre 60 giorni alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

A cura del dott. Fabio Rancati

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