Legge sulle droghe in Italia e in Europa

Legge 49/2006: Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio è stato pubblicata la legge 21 febbraio n.49, di conversione del decreto legge 272 del 2005, con la quale è stato profondamente novellato il Dpr 309 del 1990 recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Il punto di forza della nuova legge Fini/Giovanardi sulle droghe, è l’equiparazione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti“, sotto l’aspetto della pericolosità e delle sanzioni. Detenere, cedere o consumare tali sostanze, non importa in che quantità, sono comportamenti puniti dalla legge. In particolare, possedendo più di una quantità massima prestabilita, si diventa spacciatori e si rischiano pene da uno a vent’anni di carcere, secondo la gravità. Il consumo è comunque punito con sanzioni amministrative (il ritiro della patente, del porto d’armi, del permesso di soggiorno, ecc.) revocabili se l’interessato si sottopone a programma terapeutico, di cui si è certificato il buon andamento.

I quantitativi: Mezzo grammo di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, un quarto di grammo di eroina, 750 milligrammi di ecstasy, 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd: sono queste le quantità massime consentite per il consumo personale di droga in base alle tabelle stabilite dalla legge. La legge di fatto parifica uso di droghe leggere e pesanti, e come detto colpisce anche il consumo oltre allo spaccio. I fumatori di cannabis risultano ora punibili anche per il possesso di qualche “canna”. Ma quante?

Il “principio attivo”: forse una decina o anche meno se si tratta di marjuana di buona qualità finemente tritata e controllata (come quella contenuta ad esempio nei farmaci consentiti in alcuni paesi tra cui l’Olanda per scopi terapeutici). Le tabelle parlano infatti di “principio attivo” e quindi di un valore altamente variabile e legato alla “qualità” della sostanza che in pratica non è possibile valutare durante i controlli di polizia ma solo con una successiva analisi chimica delle foglie di majuana o delle polveri trovate addosso alle persone fermate. Tale scelta facilita lo spacciatore e penalizza il consumatore, visto che solo il primo sa quanta “roba” può portarsi dietro conoscendo la merce che vende. Sarà comunque necessario tenere presente che tali soglie sono solo uno degli indizi che la legge mette a disposizione per verificare se si tratta di consumo personale o di spaccio, che si aggiunge agli altri due criteri: quello della modalità di presentazione delle sostanze (peso lordo complessivo o confezionamento frazionato) e altre circostanze dell’azione (grandi quantità di denaro).

In Europa:

Le leggi che disciplinano il consumo di droga e la detenzione finalizzata all’uso personale variano in misura considerevole nei vari paesi dell’Ue. In alcuni la legge vieta tali comportamenti e prevede pene detentive, in altri tali comportamenti sono vietati ma le sanzioni sono generalmente lievi. Altri ancora non considerano il consumo di droga e la detenzione finalizzata all’uso come reati penali. Gli sviluppi degli ultimi anni evidenziano in seno ai sistemi giudiziari penali degli Stati membri l’elaborazione di leggi e linee guida simili verso i tossicodipendenti, segnatamente una propensione all’adozione di sanzioni meno severe nei confronti dell’uso personale di stupefacenti.

In Olanda La vendita di droghe leggere può sempre essere punita; tuttavia, la priorità viene data alla lotta alle droghe pesanti, per cui: La quantità venduta è importante. Non viene attivamente indagata la vendita di una quantità massima di 5 grammi in coffee-shop autorizzati, mentre la vendita di quantità superiori (spesso legata all’esportazione) viene colpita duramente. La vendita di quantità superiori ai 5 grammi, sia essa effettuata in bar, caffè, ristoranti o sulla strada, viene perseguitata attivamente. La teoria che sta dietro questa pratica è che la vendita di piccole quantità di droghe leggere per uso personale causa minore rischio sociale e personale rispetto l’uso e la vendita delle droghe pesanti.

In Spagna e Portogallo la detenzione di qualsiasi stupefacente per uso personale non è soggetta a sanzioni penali. La sanzione tende piuttosto ad essere di tipo amministrativo, ad esempio la diffida e l’ammenda. In Spagna durante il governo di José Maria Aznar vennero introdotte in Spagna le cosiddette “stanze del buco” per l’eroina sia a Barcellona sia a Madrid. L’offrire ai tossicodipendenti spazi appositi, che offrono assistenza e igiene, ha dato ottimi risultati e maggiore controllo.
Dal 2001 la legge del Lussemburgo prevede unicamente un’ammenda per l’uso, il trasporto, la detenzione e l’acquisto di cannabis per uso personale. In Belgio, Danimarca, Germania e Austria le leggi e le linee guida prevedono la non punibilità dei soggetti che per la prima volta vengono trovati in possesso illecito di stupefacenti, in particolare di cannabis, i quali vengono “invitati” ad astenersi dall’assumere droga nel futuro. L ’invito è spesso corredato da una diffida e da un periodo di prova.

In Irlanda la detenzione di cannabis è passibile di un’ammenda alla prima o seconda condanna, mentre la pena detentiva può essere comminata a partire dal terzo reato. Nel Regno Unito nel 2001 venne fatta un’innovativa proposta dal ministro degli Interni: riclassificare la cannabis come una droga della “classe C” piuttosto che “B” per rendere il reato di detenzione di cannabis non passibile di arresto. La proposta non passò ma vennero comunque promulgate leggi a favore del consumo terapeutico (come anche in Spagna) In Francia una direttiva del 1999 raccomanda espressamente che i reati connessi all’uso di droga siano sanzionati solo da una diffida. In Grecia, Norvegia, Finlandia e Svezia si evidenzia un’applicazione “alla lettera” delle leggi che vieta in maniera rigorosa l’uso di droghe

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